Domanda
(Giuseppe, 16 marzo). Ho acquistato un immobile 3 anni fa tramite accollo di un mutuo. Dopo 5 mesi ho estinto quel mutuo e ne ho stipulato uno nuovo, di importo maggiore del precedente, a tasso fisso a 30 anni in quanto avevo necessità di liquidità sostenendo tutti i costi annessi. Oggi volevo approfittare dei tassi bassi e delle varie offerte che stanno proponendo alcune banche usufruendo della portabilità, ma mi è stato detto che non posso usufruire del decreto Bersani, in quanto il mio non è un mutuo "originale" per acquisto, costruzione o ristrutturazione ma un mutuo con lo scopo di finanziare una rinegoziazione. E' vero?
Risposta
(a cura del Consiglio nazionale del Notariato)
Il decreto Bersani non limita la possibilità di surroga ai soli mutui "originari", né ai soli mutui contratti per l'acquisto della prima casa. Lei può certamente accedere a un mutuo con surroga della nuova banca nell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo precedente, limitando i costi rispetto a un mutuo garantito da una nuova ipoteca. Naturalmente a condizione di trovare una nuova banca disposta a compiere l'operazione. Piuttosto il problema ci sembra quello della deducibilità fiscale degli interessi. Già con il secondo mutuo lei non avrebbe potuto dedurre una quota di interessi riferita a un capitale superiore a quello del debito residuo relativo al primo mutuo, comunque a condizione che dal secondo mutuo risultasse la sostituzione del primo. A maggior ragione con la surroga, la deducibilità degli interessi incontrerebbe il medesimo limite.
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